(Approvato con delibera del 22 luglio 2026)
Art. 1 – Natura e funzioni del C.N.S.U.
- Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca attivati nelle università italiane. Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato Ministro:
- su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;
- sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17 comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
- sui criteri per la ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;
- sulle linee generali di indirizzo definite dal MUR relative alla programmazione triennale delle università, di cui all'articolo 1-ter, comma 1, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Oltre alle competenze di cui al comma 1, il C.N.S.U.:
- elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2006, n.18;
- designa un componente del Comitato consultivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12;
- può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università;
- presenta al Ministro, entro due anni dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;
- può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni;
- può formulare proposte sul decreto relativo al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni ed integrazioni;
- può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l’Università;
- I componenti del C.N.S.U. sono appellati consiglieri nazionali degli studenti universitari, di seguito chiamati consiglieri.
Art. 1 bis – Valorizzazione del ruolo del C.N.S.U. e rapporti con il Ministero
- Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari opera al fine di rafforzare il proprio ruolo quale organo rappresentativo della componente studentesca, dottorale e specializzanda a livello nazionale, promuovendo la piena valorizzazione delle proprie funzioni consultive e propositive nei processi decisionali relativi al sistema universitario.
- Il C.N.S.U. persegue, in particolare, l’obiettivo di assicurare un’interlocuzione costante, trasparente e strutturata con il Ministero dell’Università e della Ricerca, anche mediante l’adozione di atti di indirizzo, mozioni, risoluzioni e pareri.
Art. 2 – Insediamento ed elezione del Presidente
- Il C.N.S.U. è insediato dal Ministro dell’Università e della Ricerca.
- Il C.N.S.U. nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il Presidente tra i suoi componenti. Ogni consigliere esprime il voto per un solo candidato.
- Il Presidente è eletto previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Non è ammessa la presentazione di nuove candidature successivamente all’avvio delle operazioni di voto. Le funzioni di Presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza sono assunte dallo studente decano con maggiore anzianità di iscrizione rispetto all'anno di prima immatricolazione. A parità di anno di immatricolazione prevale il più anziano di età.
- L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione delle candidature.
- Le operazioni di voto si svolgono in un massimo di tre scrutini successivi.
Al primo scrutinio è eletto il candidato che ottiene il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si procede a un secondo scrutinio, nel quale è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se all’esito del secondo scrutinio nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta, si procede a un terzo e ultimo scrutinio, nel quale è eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parità tra due o più nominativi, prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione rispetto all'anno di prima immatricolazione. A parità di anno di immatricolazione prevale il più giovane di età. Tra ogni turno di votazione è possibile sospendere la seduta.
Art. 3 – Funzioni del Presidente
- Il Presidente rappresenta il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, lo convoca sentiti i capigruppo e l'U.d.P. e presiede le sedute, ne coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del C.N.S.U. prevista dalla legge.
- Il Presidente assicura l'osservanza del regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni e, qualora sussistano disordini in aula, ha facoltà di sospendere temporaneamente o, previo consenso dell’intero l'Ufficio di Presidenza (U.d.P.), definitivamente la seduta. Un quinto dei consiglieri può chiedere la sospensione temporanea della seduta ed il Presidente è tenuto a concederla.
- Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, concede la facoltà di parola e la revoca; precisa i termini delle questioni sulle quali si vota e proclama i risultati delle votazioni.
- Il Presidente ha facoltà di concedere autorizzazione, previa debita motivazione, a qualsiasi forma di registrazione realizzata da consiglieri o soggetti esterni al Consiglio.
- Il Presidente, sentito l'U.d.P., predispone un calendario trimestrale indicativo dei lavori.
- Durante le votazioni interne al C.N.S.U., in caso di parità di voti, si procede nella stessa seduta, ad una seconda votazione nella quale, in caso di ulteriore parità, il voto del Presidente è determinante.
- Il Presidente cura la trasmissione degli atti al Ministero e il monitoraggio dei termini di risposta, informando periodicamente il Consiglio sugli esiti e sui riscontri ricevuti.
- Il Presidente, sentito il Consiglio e nel rispetto del principio di rappresentatività interna dello stesso, propone i nominativi dei consiglieri da designare negli organi, commissioni e tavoli che richiedano una rappresentanza del C.N.S.U.; le relative designazioni sono deliberate dal Consiglio, fatte salve le diverse direttive dell'ente o dell'istituzione richiedente, tenendo conto, tra i diversi criteri di valutazione, della materia di competenza e pertinenza della designazione a componente di ciascun organo.
Qualora le designazioni da effettuare siano plurime, il Consiglio delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Ove non si raggiunga tale maggioranza si procede ad una votazione a scrutinio segreto nella quale ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza. Risultano designati i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 4 – Composizione e funzioni dell'Ufficio di Presidenza
- L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da tre membri eletti nella seduta di insediamento dall'assemblea fra tutti i componenti del C.N.S.U.
- Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza i tre consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. Per la procedura elettorale si applica, in quanto compatibile, quella del Presidente.
- Il Presidente attribuisce ai membri dell'Ufficio di Presidenza, tra le altre, le seguenti funzioni: Vicepresidenza vicaria e segreteria dell'U.d.P.
- L'U.d.P coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori e sono assicurati ad esso gli strumenti ed i servizi necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
- L'U.d.P. rimane in carica per la durata del mandato del Presidente.
- Con riferimento ai lavori interni al Consiglio, il Presidente è tenuto a fornire riscontro alle comunicazioni e richieste formali trasmesse tramite servizio di posta elettronica ordinaria o certificata dai membri dell'Ufficio di Presidenza relative allo svolgimento dei lavori entro il termine di tre giorni, salvo comprovati e motivati impedimenti
- In caso di impedimento o assenza dall'aula del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono attribuite al Vice-presidente vicario.
Art. 4 bis – Gruppi consiliari e capigruppo
- Il Consiglio si articola individuando per ciascun consigliere uno specifico gruppo consiliare di appartenenza, composto da almeno 3 membri.
- Contestualmente alla istituzione di un gruppo consiliare, tra i suoi componenti deve essere indicato un capogruppo che ne assume la funzione di portavoce in Consiglio e di referente per il Presidente durante le assemblee, al fine di individuare la volontà del Consiglio stesso. Al di fuori della sessione ufficialmente convocata egli è considerato, a tutti gli effetti, rappresentante del proprio gruppo.
- I membri che non possono o non vogliono costituirsi in un gruppo consiliare hanno facoltà di confluire in un gruppo misto formato da almeno 3 membri.
- In deroga a quanto previsto dal comma precedente, i consiglieri eletti in rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca possono costituire il Gruppo Misto individualmente o congiuntamente anche se composto da un numero di membri inferiore a tre.
La componente dottorale e specializzanda, nell'ipotesi così costituita, ha facoltà di partecipare alla conferenza dei capigruppo convocata dal Presidente con diritto di intervento esclusivamente sulle questioni direttamente attinenti agli stessi che riguardano il percorso di dottorando o specializzando e, altresì, per l’approvazione del calendario delle adunanze del CNSU. - I gruppi consiliari operano secondo principi di autonomia organizzativa interna.
- I capigruppo partecipano alla Conferenza dei capigruppo convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 3 capigruppo.
Art. 5 – Commissioni permanenti
- Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di singole questioni, il Consiglio si articola ulteriormente in commissioni permanenti; possono inoltre essere istituiti gruppi temporanei di lavoro.
- Il Consiglio istituisce dopo la prima seduta le commissioni permanenti che ritiene opportune.
- Le commissioni permanenti sono composte da un membro ogni tre consiglieri appartenente a ciascun gruppo regolarmente costituito.
- I Presidenti delle Commissioni sono eletti dai membri di ciascuna Commissione tra i propri componenti, a maggioranza dei voti espressi. Tra i membri di ciascuna commissione viene scelto dal presidente della commissione un segretario verbalizzante.
- Le commissioni si possono riunire in occasione delle sessioni del Consiglio; possono riunirsi anche in data diversa, per iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
- I lavori delle commissioni non possono svolgersi contemporaneamente alle sedute plenarie del C.N.S.U. e del C.U.N.
- L'ordine del giorno delle commissioni è comunicato tempestivamente a tutti i membri del Consiglio dal Presidente del C.N.S.U. o dal presidente della commissione.
- Qualora il presidente della commissione lo ritenga necessario, ad essa si aggiungono il Presidente o un suo delegato scelto tra i membri dell'U.d.P. II dottorando e lo specializzando, oltre a prendere parte alle Commissioni per le quali hanno aderito sin dalla loro costituzione, possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti in qualsiasi momento, previa autorizzazione del Presidente, solo su materie strettamente afferenti alla materia del dottorato di ricerca e alle specializzazioni.
Qualora il Presidente ne disponga espressamente la partecipazione a una Commissione, al dottorando e/o allo specializzando è riconosciuto il diritto di intervento esclusivamente sulle questioni direttamente attinenti agli stessi che riguardano il percorso di dottorando o specializzando. - I componenti delle commissioni possono farsi sostituire da un proprio delegato.
- Alle singole commissioni possono liberamente assistere come uditori, senza facoltà di intervento alcuno, i consiglieri che non fanno parte delle stesse.
- Le commissioni permanenti esaminano gli atti di propria competenza operando in sede referente. A conclusione dell'istruttoria, la commissione delibera mediante votazione palese, esprimendo sull'atto un parere favorevole o contrario, corredato da eventuali osservazioni.
- Le commissioni possono richiedere documentazione apposite agli uffici del Ministero qualora necessario per lo svolgimento funzionale dei lavori.
Art. 6 – Gruppi di Lavoro
- Per la trattazione di temi specifici il Consiglio può istituire gruppi di lavoro di durata predefinita.
- Possono essere sentiti o chiamati a collaborare con ciascun gruppo di lavoro sino a tre esperti esterni al Consiglio.
- Il mandato, la durata e gli obiettivi dei gruppi di lavoro sono definiti con delibera del Consiglio.
- Si applica ai gruppi di lavoro, in quanto compatibile, la disciplina delle commissioni permanenti.
Art. 7 – Funzioni dei relatori e trattazione degli atti.
- Per gli atti esaminati in sede referente dalle commissioni o dai gruppi di lavoro, le funzioni di relatore in Assemblea plenaria sono assunte dal consigliere proponente o dal primo firmatario, ovvero da un componente designato dalla commissione qualora l'atto sia di esclusiva iniziativa della stessa; in sede di trattazione, il relatore introduce i lavori illustrandone i contenuti, dà formale lettura del parere e delle eventuali osservazioni formulate dalla commissione ed espone le proprie argomentazioni integrative, al termine delle quali è preclusa l'apertura della discussione generale e i lavori proseguono esclusivamente con le dichiarazioni di voto e la successiva votazione finale.
- Le mozioni, le risoluzioni e gli altri atti presentati direttamente in Assemblea plenaria, senza il previo esame in sede referente da parte di una commissione, sono introdotti e illustrati dal consigliere proponente o suo delegato; al termine di tale illustrazione il Presidente dichiara aperta la discussione generale, accordando la parola ai consiglieri che ne facciano richiesta, ed esauriti gli interventi degli iscritti a parlare si procede alle dichiarazioni di voto e alla successiva votazione finale.
- Per le pratiche istituzionali direttamente affidate dal Presidente del C.N.S.U. a singoli relatori, questi predispongono un'apposita relazione da presentare al Consiglio; l'illustrazione di tale relazione in Assemblea plenaria è sempre seguita dall'apertura della discussione generale, prima di procedere alle dichiarazioni di voto e alla conseguente delibera.
Art. 8 – Audizioni
- Relativamente a specifici argomenti il Consiglio può effettuare audizioni, con richiesta al Ministro da parte dell'U.d.P. o di almeno un quinto dei consiglieri, di esperti esterni al Consiglio.
Art. 9 – Sessione del Consiglio
- Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno otto volte l'anno, sulla base di un calendario indicativo e prestabilito, trasmesso a tutte le sedi rettorali, votato dall'assemblea su proposta del Presidente, sentito l'U.d.P. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritiene opportuno ovvero su richiesta del Ministro o di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questi casi la riunione avviene entro quindici giorni.
Art. 10 - Convocazione e ordine del giorno
- Il Consiglio si riunisce, di norma, in presenza presso la sede del Ministero dell’Università e della Ricerca.
- La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata per posta elettronica ai recapiti comunicati agli uffici dai consiglieri, con invio almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata con gli stessi mezzi almeno 48 ore prima della data fissata. In caso di urgenza motivata, i termini possono essere ulteriormente ridotti previa autorizzazione dell'intero U.d.P.
- All'inizio della sessione o della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno, anche su richiesta del Ministro, ovvero di un consigliere. Le aggiunte debbono essere approvate con il voto favorevole di almeno un quinto dei consiglieri. Le stesse possono essere rinviate di seduta ove lo richiedessero almeno i 3/5 dei consiglieri.
- La documentazione relativa all'ordine del giorno è a disposizione dei componenti del Consiglio al momento della convocazione e comunque non oltre 4 giorni prima dell’adunanza via posta elettronica e in appositi sistemi di archiviazione digitale.
- L'ordine del giorno dei lavori di ciascuna seduta è pubblicizzato a cura del segretario all'albo del Consiglio, almeno il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza. La convocazione è pubblicata anche sul sito istituzionale del C.N.S.U.
- Tutti gli atti ed i provvedimenti sono redatti e depositati nell'archivio del Ministero a cura del segretario.
Art. 10 bis - Convocazione in modalità telematica o mista
- All'adunanza del C.N.S.U. i consiglieri possono partecipare in modalità blended (cd. mista), solo in casi di urgenza o dichiarata necessità ivi indicata. Il supporto della cd. “blended” costituisce uno strumento emergenziale da utilizzarsi solo nei casi espressamente disciplinati dal presente regolamento e, in ogni caso, qualora sussistano comprovate e certificate esigenze di permanenza all’estero o impedimenti legati a motivi di studio o attività didattiche regolarmente documentate, quali periodo di studio, ricerca tesi all’estero e formazione professionale.
I consiglieri che vogliono partecipare nelle modalità ivi indicate devono trasmettere relativa comunicazione al Presidente entro due giorni prima della seduta, che, insieme all'intero U.d.P., verifica le comprovate esigenze adeguatamente motivate e autorizza la partecipazione del richiedente a distanza. - Per altre casistiche gravi non previste dal regolamento, si riserva all'intero U.d.P. la verifica della sussistenza della citata gravità. Anche in questo caso è necessario che la richiesta avvenga il giorno antecedente alla seduta.
- In via del tutto eccezionale, l’adunanza del C.N.S.U. può essere convocata dal presidente, sentito U.d.P. e Capigruppo, integralmente in modalità da remoto esclusivamente al verificarsi di una delle seguenti casistiche tassative:
- oggettiva indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie all'organizzazione dei lavori in presenza;
- imminenza di termini perentori per l'espressione di pareri o deliberazioni consiliari, tali da non consentire i tempi tecnici per la convocazione in presenza;
- emergenze sanitarie, cause di forza maggiore o eventi eccezionali che impediscano oggettivamente lo svolgimento della seduta in presenza o il regolare raggiungimento della sede istituzionale da parte dei consiglieri.
Qualora ricorra una delle suddette ipotesi, la modalità telematica deve essere espressamente indicata e adeguatamente motivata nella notifica di convocazione dell'adunanza.
Art. 10 ter - Diritti e garanzie dei consiglieri
- I consiglieri che per partecipare ai lavori consiliari devono assentarsi da attività didattiche universitarie (lezioni, seminari, etc.), dove è richiesto l'obbligo di frequenza, hanno diritto ad una nota giustificativa che li assolva dall'obbligo suddetto. La segretaria del C.N.S.U. invierà, per gli interessati che ne faranno richiesta, alla segreteria delle facoltà universitarie sedi dei consiglieri, la nota di cui sopra, che sarà a sua volta inoltrata dalle segreterie universitarie presso i tenutari delle attività didattiche stesse. Eguale nota giustificativa dispenserà lo specializzando ed il dottorando dalla giornata lavorativa impiegata per partecipare ai lavori consiliari, che non sarà così detratta dal periodo di ferie previste dalle rispettive borse di studio. In tal caso la nota viene inoltrata presso la segreteria delle scuole di specializzazione o del dottorato di ricerca e avrà iter analogo a quanto previsto sopra. I consiglieri che per partecipare ai lavori consiliari devono assentarsi da prove di valutazione hanno diritto ad uno spostamento della data di svolgimento di tale esame.
Art. 11 – Validità delle sedute
- Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei suoi membri in carica. Nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati. In qualunque momento della seduta il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio presente in aula, la verifica del numero legale.
- In caso di mancanza del numero legale il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di due ore; in caso di ulteriore mancanza del numero legale, la aggiorna.
- Nel caso di seduta svolta integralmente a distanza ciascun consigliere, ai fini della verifica della presenza, è tenuto a rendersi identificabile mediante attivazione del dispositivo video durante l'appello, le votazioni e qualora un consigliere ne faccia richiesta.
- Qualora uno o più consiglieri consigliere non rientrino nella casistica prevista dal presente regolamento al fine della partecipazione in modalità blended, è consentita agli stessi la partecipazione da remoto in forma di uditori alle sedute svolte in presenza. Essi non rilevano ai fini della validità delle procedure di voto.
Art. 12 – Ordine della discussione e votazioni
- Il Presidente garantisce l'ordinato svolgimento dei lavori e stabilisce le modalità di discussione e votazione degli argomenti all'ordine del giorno, esprimendosi in merito alle questioni procedurali e all'ammissibilità degli atti e degli emendamenti.
- Qualora non si condivida una valutazione procedurale o di inammissibilità formulata dal Presidente, una richiesta supportata da almeno due quinti dei componenti ha facoltà di sottoporre la questione al pronunciamento dell'Assemblea plenaria. La richiesta è posta tempestivamente in votazione, senza preventiva discussione sul merito dell'atto. L'Assemblea delibera sulla questione in via definitiva.
- Sono poste in votazione, in ordine prioritario:
- le proposte di rinvio o di sospensione;
- le questioni pregiudiziali;
- le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.
Art. 13 – Forma delle votazioni
- L'espressione del voto è, di norma, palese e simultanea, e si effettua per alzata di mano.
- Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o qualora lo richiedano i 3/5 dei membri del Consiglio.
- Alla votazione per appello nominale si procede quando lo richiede per iscritto almeno un quinto dei consiglieri.
- La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente abbia dichiarato aperta la votazione. Se tutti i richiedenti non sono presenti in aula al momento del voto, la richiesta si intende ritirata.
- Per le designazioni elettive, escluse quelle di cui all'art.17 e dell’art.3 co.8 del presente regolamento, il voto di ogni componente del Consiglio è singolo. Per le designazioni relative ad un solo nominativo, viene eletto chi raggiunge il numero più alto di voti, in caso di parità prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione relativo all'anno di prima immatricolazione, a parità di anno di iscrizione prevale il più giovane di età. Lo stesso vale per elezioni relative a più nominativi.
- Il consigliere che partecipa a distanza è tenuto a mantenere la videocamera accesa al momento della votazione, al fine di consentire l'accertamento della propria identità e l'inequivocabile espressione della volontà. Il consigliere che partecipa a distanza non può partecipare alle votazioni a scrutinio segreto.
Art. 14 – Validità delle votazioni
- La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, compresi gli astenuti e il numero dei consiglieri è calcolato detraendo gli assenti giustificati prima dell'appello.
- I consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei votanti.
- Le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Non viene computato nel numero dei votanti il consigliere che, con dichiarazione messa a verbale, abbandona l'aula prima della votazione.
- Ai fini della validità del voto, il consigliere che partecipa a distanza è tenuto a mantenere la videocamera accesa al momento della votazione, al fine di consentire l'accertamento della propria identità e l'inequivocabile espressione della volontà. Il consigliere che partecipa a distanza non può partecipare alle votazioni a scrutinio segreto.
- Durante le sedute online e qualora vi fossero consiglieri presenti in modalità blended è permesso, nel caso in cui un consigliere, immediatamente dopo la proclamazione del voto, lo richieda, che Presidente accerti la correttezza dell’esito del voto espresso, mediante ripetizione, per una sola volta, delle operazioni di voto che avvengono, in questo turno, nominalmente.
Art. 15 – Verbali delle sedute
- Il verbale della prima seduta è redatto e sottoscritto dal Segretario provvisorio, le cui funzioni sono assunte dallo studente con minore anzianità di iscrizione, determinata con riferimento all’anno di prima immatricolazione. Tali funzioni sono esercitate fino all’individuazione del Segretario ai sensi dell’art. 4, il quale provvede a proseguire la redazione del verbale fino alla conclusione dell’adunanza.
- Il verbale è redatto in forma sintetica dal segretario verbalizzante, scelto dal Presidente tra i consiglieri, con la sovraintendenza del Presidente stesso. Il verbale è allegato all'ordine del giorno della seduta in cui deve essere discusso.
- Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto sui singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al segretario verbalizzante.
- La bozza di verbale è disponibile anche presso l'ufficio di segreteria. Eventuali osservazioni debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente all'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.
Art. 16 – Interrogazioni e interpellanze
- Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive e di garanzia, i consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni e interpellanze. Tali atti possono essere indirizzati al Presidente del C.N.S.U., all'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di commissione permanente o ai singoli consiglieri, esclusivamente in relazione agli incarichi istituzionali da essi ricoperti o alle attività svolte in rappresentanza dell'organo.
- L'interrogazione consiste in una richiesta presentata per iscritto, volta a domandare al destinatario se un determinato fatto sia vero, se un'informazione sia giunta a sua conoscenza o se siano state adottate, o si intendano adottare, specifiche decisioni in merito a una questione.
- L'interpellanza consiste in una domanda scritta, di carattere politico-istituzionale, volta a conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta del destinatario in merito a questioni di particolare rilievo generale.
- Le interrogazioni e le interpellanze prevedono una risposta scritta da parte del destinatario entro quindici giorni dalla formale ricezione, ovvero, su espressa richiesta del presentatore, una risposta orale nel corso della prima seduta utile dell'Assemblea plenaria.
- In caso di trattazione orale in Assemblea plenaria, il Presidente fissa tempi contingentati per l'esposizione e la relativa risposta. Al termine dell'intervento del destinatario, il consigliere proponente ha facoltà di replicare brevemente al solo fine di dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; al fine di garantire l'ordine dei lavori, è in ogni caso preclusa l'apertura della discussione generale sull'atto.
Art. 17 – Risoluzioni
- Al fine di definire l'indirizzo politico-istituzionale del C.N.S.U. e di promuovere specifiche iniziative, i consiglieri esercitano le proprie prerogative attraverso la presentazione di risoluzioni.
- La risoluzione è un documento motivato diretto a manifestare orientamenti e definire posizioni ufficiali dell'organo su specifici temi, nonché a impegnare il Presidente, l'Ufficio di Presidenza o l'intero Consiglio ad assumere specifiche iniziative nei confronti del Ministero o di altre istituzioni.
- La risoluzione può essere presentata in via autonoma da uno o più consiglieri, dalla commissione permanente competente, ovvero redatta a conclusione di un dibattito in Assemblea plenaria al fine di riassumerne e cristallizzarne gli esiti.
- Le risoluzioni regolarmente presentate sono iscritte all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea e discusse secondo le ordinarie procedure di trattazione e votazione previste dal presente Regolamento.
Art. 18 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri
- La qualità di consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.
- Non decadono dal C.N.S.U. i consiglieri che conseguono la Laurea, qualora si iscrivano ad un corso che consenta di mantenere i diritti di elettorato passivo per il C.N.S.U. entro l'anno accademico successivo al conseguimento della Laurea.
- La qualità di consigliere si perde per dimissioni presentate al Consiglio e, per esso, al Presidente in forma scritta e motivata. Tali dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci nel momento in cui vengono comunicate al Presidente. In caso di dimissioni subentrano gli studenti, i dottorandi o gli specializzandi che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 491/1997.
- In caso di decadenza, un consigliere membro eletto all'U.d.P. ovvero presente in una commissione permanente indica il nome del proprio sostituto nella lettera di dimissioni indirizzata all’U.d.P., salvo quanto disposto nel comma precedente. Qualora non si ottemperi a tale obbligo, questo incombe sul gruppo, ufficialmente costituito o meno, cui il membro decaduto apparteneva nel momento della propria elezione agli incarichi di cui sopra. La surroga ha effetto immediato, sentito il Presidente e l'U.d.P. Il Consiglio si riserva di rifiutare all'unanimità, dedotti il consigliere decaduto ed il suo subentrante, la nomina di questi a consigliere. In questo caso il C.N.S.U. richiede che il consigliere decaduto formuli una proposta alternativa seguendo la medesima procedura.
Art. 19 – Elezione dei rappresentanti del C.N.S.U. al C.U.N.
- In base all'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente regolamento, il C.N.S.U. elegge nel proprio seno i rappresentanti per il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2006 n.18 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Le elezioni per il C.U.N. avvengono previa presentazione delle candidature nominali da parte dei consiglieri e dopo almeno venti giorni dalla presentazione delle candidature.
- La votazione deve avvenire a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere due preferenze relative a due nominativi differenti.
- Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione relativa all'anno di prima immatricolazione. A parità di anno di iscrizione prevale il più giovane di età.
Art. 20 – Trasparenza e pubblicità dei lavori
- Il C.N.S.U. si dota di un sito internet istituzionale al fine di garantire la massima trasparenza e dare visibilità ai lavori e alle delibere dell'organo. All'interno del sito, ogni gruppo consiliare dispone di una propria pagina dedicata ed ogni consigliere ha diritto a una scheda personale.
Art. 21 – Mozione di sfiducia al Presidente
- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sedici dei consiglieri e viene messa in discussione entro dieci giorni dalla sua presentazione.
- La mozione di sfiducia è depositata al segretario che ne dà immediata comunicazione al vicepresidente.
- La discussione è aperta dal primo firmatario successivamente prende la parola il Presidente. Nella discussione successiva possono intervenire tutti i consiglieri.
- Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la mozione viene posta ai voti, a scrutinio segreto, per appello nominale.
- Se approvata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, il Presidente del C.N.S.U. si dimette e si indicono nuove elezioni del Presidente.
- A seguito della sfiducia al Presidente, decade tutto l'Ufficio di Presidenza.
- Il Vice-presidente può essere sfiduciato dal Presidente solo per gravi motivazioni. In tal caso, la sfiducia al Vice-presidente è votata secondo le modalità di cui al comma 5.
Art. 22 – Modifiche al Regolamento
- Le modifiche della presente normativa sono adottate con deliberazioni assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio.
Art. 23 – Codice di comportamento
- I consiglieri sono tenuti a mantenere comportamenti rispettosi delle istituzioni e degli altri membri.
- Sono vietate condotte ostruzionistiche abusive o lesive del decoro dell’organo.
- I Consiglieri osservano il segreto d’ufficio e non assumono impegni né anticipano l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti alle funzioni svolte. Essi hanno altresì il dovere di mantenere riservati e di non divulgare e/o pubblicare, sotto qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo, i contenuti degli affari iscritti all’ordine del giorno del Consiglio e discussi in Assemblea o nelle Commissioni, fino all’approvazione dei relativi verbali e alla pubblicazione delle deliberazioni. L’utilizzo dei social media deve essere improntato al rispetto delle regole di condotta previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.
Art. 24 – Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore l’adunanza successiva alla sua approvazione.